Novità per la cooperazione nel decreto per l'emergenza abitativa
Il 20 maggio la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il decreto sull'emergenza abitativa che contiene, tra l'altro, diverse norme di grande importanza per le cooperative di abitazione.
In particolare tutta la norma cerca di creare le condizioni per favorire l'aumento di alloggi in locazione a canoni accessibili per le famiglie con redditi medio bassi. In questo contesto le cooperative sono riconosciute come attori importanti per realizzare progetti di housing sociale. Ci sono molti incentivi in questo senso.
Dalla scelta di consentire per 10 anni di non considerare ai fini delle imposte sul reddito di impresa il 40% dei redditi derivanti dalla locazione di appartamenti di nuova realizzazione o risultanti da ristrutturazioni e definiti alloggi sociali (articolo 6). Agli articoli che consentono di derogare a norme urbanistiche per realizzare alloggi sociali senza consumare ulteriore suolo e favorendo l'efficientamento energetico degli edifici (articolo 10). Fino alla possibilità per le famiglie che vivono in alloggi sociali (nella cui definizione sono compresi quelli delle coop. a proprietà indivisa) di avere detrazioni fino a 900 euro per i redditi fino a 15.000 euro e di 450 euro per quelli fino a 30.000 euro (articolo 7).
Dalla scelta di consentire per 10 anni di non considerare ai fini delle imposte sul reddito di impresa il 40% dei redditi derivanti dalla locazione di appartamenti di nuova realizzazione o risultanti da ristrutturazioni e definiti alloggi sociali (articolo 6). Agli articoli che consentono di derogare a norme urbanistiche per realizzare alloggi sociali senza consumare ulteriore suolo e favorendo l'efficientamento energetico degli edifici (articolo 10). Fino alla possibilità per le famiglie che vivono in alloggi sociali (nella cui definizione sono compresi quelli delle coop. a proprietà indivisa) di avere detrazioni fino a 900 euro per i redditi fino a 15.000 euro e di 450 euro per quelli fino a 30.000 euro (articolo 7).
Questi provvedimenti erano già contenuti nel testo originale del decreto. In sede di conversione in legge al Senato sono stato relatore del provvedimento e abbiamo introdotto ulteriori norme migliorative del testo e a sostegno della cooperazione. La Camera, visti i tempi stretti, ha approvato la legge così come uscita dal Senato.
Prima di tutto abbiamo modificato la norma (articolo 8) sul riscatto degli alloggi sociali che aveva messo in allarme le cooperative a proprietà indivisa perché rischiava di creare un automatismo tra ingresso in un alloggio sociale e possibilità di riscattarlo dopo sette anni con una scelta unilaterale dell'inquilino. Ora questa possibilità deve essere prevista nel contratto e consente di beneficiare di agevolazioni fiscali. In secondo luogo, con alcuni emendamenti del relatore, abbiamo dato agli assegnatari di alloggi in proprietà indivisa la possibilità di accedere a mutui agevolati per l’acquisto dell’alloggio, nei casi in cui, a seguito di procedure concorsuali, sia prevista la vendita di immobili di alloggi sociali a condizioni spesso non sostenibili dalle famiglie che con questa norma potranno invece avere un sostegno per evitare di perdere l'alloggio (articolo 3).
Abbiamo consentito, e questa è una norma molto importante, di poter associare gli investimenti del fondo per l'abitare di cassa depositi e prestiti ad altri finanziamenti pubblici per consentire la sostenibilità dei programmi volti ad incrementare l'offerta di alloggi sociali (articolo 10).
Abbiamo esteso tale norma a quei casi, che purtroppo a causa della crisi finanziaria vanno diffondendosi, in cui a causa di procedure di concordato, fallimentari o liquidazioni coatte, immobili di alloggi sociali locati a famiglie a basso reddito vengano destinati alla vendita a condizioni non sostenibili da parte delle famiglie locatarie. In questo modo sarà possibile mantenere a tali immobili l’originaria destinazione ad alloggio sociale ed evitare situazioni di disagio alle famiglie locatarie.
Abbiamo infine inserito una serie di provvedimenti (articolo 10) che introducono alcune norme che consentono di portare a compimento quei programmi dell’art.18 della legge 203/91 entrati in crisi per l’effetto combinato della crisi finanziaria e della rigidità delle norme attuative.
In particolare, si potranno cedere in proprietà anticipatamente gli alloggi agli assegnatari, inoltre gli operatori non saranno più obbligati a finanziare con risorse proprie gli alloggi di edilizia sovvenzionata non più coperti dal finanziamento a causa dell’aumento dei costi d’appalto, ma potranno concordare con il Comune diverse soluzioni.
Infine, è giusto sottolineare due aspetti. Primo che c'è un riconoscimento concreto del ruolo della cooperazione, soprattutto in una fase di emergenza abitativa come questa, in cui garantire più alloggi in locazione a canoni accessibili è fondamentale e, su questo, le cooperative svolgono un ruolo insostituibile. In secondo luogo che si ribadisce la definizione di alloggio sociale che ha consentito e consentirà alle cooperative a proprietà indivisa di veder riconosciuti i propri appartamenti come abitazioni principali agli effetti fiscali e per la determinazione dell'Imu.