Statuto

CAPITOLO I    Costituzione - Sede - Durata - Scopi
art. 1. Costituzione e Sede
E’ costituita l’Associazione Culturale “Democratici per Milano” di Milano e Provincia con sede in Milano Via De Amicis 17; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
art. 2. Carattere dell’Associazione
L’associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonchè all’accettazione delle norme del presente statuto. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonchè partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.
art. 3. Durata dell’Associazione
La durata dell’associazione è illimitata.
art. 4. Scopi dell’Associazione
L’associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere culturale, di sostenere l’iniziativa di ricerca, per favorire il confronto delle diverse tradizioni riformiste, far nascere una nuova cultura riformista, base necessaria affinché si formi una nuova identità elaborando scelte politiche innovative, contribuendo in tal modo al rafforzamento della cultura politica del Partito Democratico, sollecitando la partecipazione e l’impegno dei cittadini democratici secondo le finalità espresse nel documento dal Titolo “Ripensare la Città e Progettare il Futuro” e successive integrazioni.
Al centro dell’attività dell’associazione si pongono lo studio, la ricerca, il confronto, le iniziative editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale. L’associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi della stessa associazione.
A titolo esemplificativo e non tassativo l’associazione svolgerà le seguenti attività: Attività associativa e culturale: tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, incontri, mostre, inchieste, seminari; Attività di formazione: corsi di approfondimento culturale sui temi del riformismo, costituzione di gruppi di studio e ricerca sulle esperienze riformiste internazionali e nazionali;
Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino informativo, pubblicazione di atti di convegni e di seminari.
CAPITOLO II     Soci
art. 5. Requisiti dei soci
Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani e stranieri residenti in Italia. Potranno inoltre essere soci, attraverso i rispettivi legali rappresentanti, le associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli del presente statuto. I soci sono classificati in due distinte categorie:
Soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione; Soci benemeriti e sostenitori: quelli che hanno contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’associazione stessa, ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione; La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare le attività dell’associazione e di promuoverne le iniziative. Tutti gli associati hanno diritto di voto.
art. 6. Ammissione dei soci
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati o dietro presentazione di almeno una persona già socia. L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.
Le iscrizioni decorrono dal 1 del mese successivo a quello in cui la domanda è accolta. Il socio è tenuto al pagamento una tantum della quota di iscrizione all’associazione e annualmente al versamento di un contributo; la quota e il contributo associativo sono determinate annualmente dal consiglio direttivo.
art. 7. Doveri dei soci
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
art. 8. Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
a) dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno;
b) per decadenza e cioè per perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati morivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto. A tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione della lista dei soci;
d) per ritardato pagamento del contributo per oltre un anno.
art. 9. Organi dell’associazione
Organi dell’associazione sono:
l’assemblea;
il consiglio direttivo;
il presidente;
il direttore;
il revisore dei conti.
CAPITOLO III     Assemblea
art. 10.Partecipazione all’assemblea
Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria con diritto di voto. L’assemblea viene convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decisione del consiglio direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al presidente, da almeno un terzo dei soci fondatori, benemeriti e sostenitori nel loro insieme.
art. 11.Convocazione dell’Assemblea
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzato ai soci fondatori ed ai soci benemeriti e sostenitori; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto di 5 giorni purchè la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o e-mail.
art. 12.Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, da un membro nominato dall’assemblea.
I verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti da un socio scelto dal presidente dell’assemblea fra i presenti.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’assemblea, fungendo questi da segretario.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
Le funzioni di segretario dell’assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio scelto dal presidente.
art. 13.Forma di votazione dell’assemblea
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, il presidente dell’assemblea, in questo caso, sceglie tre scrutatori fra i presenti.
art. 14.Compiti dell’assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
b) eleggere il presidente e su proposta dello stesso, il direttore, i vicepresidenti (di cui uno vicario del presidente) e il responsabile amministrativo dell’associazione
c) eleggereimembridelconsigliodirettivoeilrevisoredeicontidell’associazione; d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi
associativi nonchè la penale per i ritardati versamenti; e) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
g) deliberareiregolamentiinternidicuiall’art.30; in sede straordinaria:
h) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
i) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
j)deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione.
CAPITOLO IV     Consiglio Direttivo
art. 15.Compiti del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione, definire il programma di lavoro in attuazione delle finalità dell’associazione e secondo le direttive dell’assemblea;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
e) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
g) deliberarel’accettazionedelledomandediammissionedinuovisoci;
h) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni potrà avvalersi di un Comitato Scientifico, da esso nominato, composto da personalità del mondo culturale, professionale e scientifico anche esterne all’associazione e presieduto dal direttore. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.
art. 16. Composizione del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è formato dal presidente, dal direttore, dai vicepresidenti, dal responsabile amministrativo e da 18 membri nominati dall’assemblea. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno dei suoi membri, purchè meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere – per cooptazione – all’integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario. I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.
art. 17. Riunioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce, abitualmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti. Alle riunioni del consiglio direttivo le funzioni di segretario saranno svolte da un membro del consiglio.
Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o con e-mail inviata almeno tre giorni prima. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
Delle sedute e delle deliberazioni del consiglio viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la dovuta riservatezza sulle decisioni consiliari riguardanti persone.
Alle riunioni del consiglio direttivo dovrà essere sempre invitato il revisore dei conti il quale svolgerà soltanto funzioni consultive. I membri del consiglio direttivo non percepiranno alcuna remunerazione per lo svolgimento della loro carica.
CAPITOLO V     Presidente
art. 18. Compiti del presidente
Il presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente presiede l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e da eventuali regolamenti interni.
Al presidente spetta la firma degli atti che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Per affiancare il presidente nella sua attività sono nominati dall’Assemblea n. 3 vicepresidenti di cui uno vicario dello stesso.
Il presidente può delegare, ai vicepresidenti, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Al presidente per lo svolgimento della carica verranno riconosciute le spese effettivamente sostenute.
art. 19. Elezione del presidente
Il presidente è eletto dall’assemblea ordinaria, dura in carica un triennio e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.
Direttore
art. 20. Compiti del direttore
Il direttore cura l’attività ordinaria operativa dell’associazione, coordinando in particolare l’esecuzione delle delibere e delle iniziative approvate dall’assemblea e dal consiglio direttivo, assumendone tutte le iniziative del caso. Il direttore presiede inoltre il comitato scientifico.
Al direttore per lo svolgimento della carica verranno riconosciute le spese effettivamente sostenute.
art. 21.Elezione del direttore
Il direttore è eletto dall’assemblea ordinaria su proposta del presidente, dura in carica un triennio e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un direttore sino alla successiva assemblea ordinaria.
CAPITOLO VI
art. 22.   Responsabile amministrativo
L’attività amministrativa dell’associazione è affidata, per periodi di tre anni, ad un responsabile eletto dall’assemblea su proposta del presidente, che collabora con lo stesso e partecipa di diritto al consiglio direttivo. A tale responsabile compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’associazione.
Al responsabile amministrativo per lo svolgimento della carica verranno riconosciute le spese effettivamente sostenute.
CAPITOLO VII    Revisore dei conti
art. 23.Compiti del revisore dei conti
Al revisore dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso il controllo sulla gestione amministrativa dell’associazione. Il revisore deve redigere la relazione all’assemblea relativamente al bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal consiglio direttivo.
Al revisore spetta il compenso previsto dalla vigente normativa.
art. 24. Elezione del revisore dei conti
Il revisore dei conti è nominato dall’assemblea e dura in carica tre anni. Esso è rieleggibile e potrà essere scelto fra persone estranee all’associazione avuto riguardo alla sua competenza.
CAPITOLO VIII    Finanze e patrimonio
art. 25. Entrate dell’associazione
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura fissata dall’assemblea;
b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
c) dallequotedisocibenemeritiesostenitori;
d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e) da versamenti volontari degli associati;
f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati. I contributi ordinari devono essere corrisposti in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.
art. 26. Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.
art. 27. Divieto di distribuzione degli utili
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonchè fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
CAPITOLO IX    Norme finali e generali
art. 28.Esercizi sociali – Bilancio preventivo e conto consuntivo.
L’esercizio inizia il 1°gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’associazione è affidata a persona esperta secondo le direttive del presidente. Il consiglio direttivo deve presentare all’assemblea dei soci per l’approvazione:
il bilancio preventivo entro un mese dall’apertura dell’esercizio sociale;
il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
art. 29. Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del comitato di garanzia o, in mancanza, dall’assemblea o dai liquidatori ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
art. 30. Regolamenti interni
Le disposizioni del presente statuto potranno essere oggetto di regolamenti interni da elaborarsi a cura del consiglio. Tali regolamenti sono approvati dal consiglio direttivo.
art. 31. Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
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