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Esenzioni dall'Imu agricola

Scritto da Ezio Casati.

Ezio CasatiA decorrere dall'anno 2015, grazie al dl 4/2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria IMU, si applica:
• ai terreni agricoli e a quelli incolti ubicati nei Comuni classificati totalmente montani (in base all'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT);
• ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni delle isole minori;
• ai terreni agricoli nonché a quelli incolti posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP7), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani.
I nuovi criteri introdotti dal decreto hanno ampliato (rispetto a quanto previsto dal precedente decreto-legge Irpef e al DM 28 novembre 2014), i Comuni in cui i terreni agricoli sono da considerarsi esenti dal pagamento dell'IMU, che aumentano da 1.498 a 3.456, mentre per i Comuni parzialmente esenti si arriva a 655 unità.
Per i comuni classificati "collina svantaggiata" si introduce una detrazione di 200 euro per gli agricoltori e per gli IAP. Nel provvedimento sull'Imu agricola è inoltre prevista una proroga della delega fiscale.

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