La nuova legge contro i reati ambientali
Sabato 27 Giugno, a Palazzo Isimbardi a Milano, nell'ambito di un convegno organizzato dagli EcoDem Lombardia, Forum Ambiente del PD Lombardia e Centrosinistra per la Città Metropolitana si è parlato della nuova legge che punisce i reati ambientali (video). All'incontro hanno partecipato il senatore PD Franco Mirabelli (membro della Commissione Ambiente del Senato), l'on. Chiara Braga (Responsabile Ambiente per la Segreteria Nazionale PD), Giuseppe Battarino (Magistrato), Luca Marchesi (Presidente Assoarpa e Direttore Arpa Friuli), Giuseppe Villani (Consigliere Regionale della Lombardia), Vittore Soldo (Segreteria Regionale PD Lombardia); coordinati da Stefano Facchi (Responsabile Forum Ambiente del PD della Lombardia).
Qui è disponibile la playlist con i video dell'incontro»
Video del convegno»
Video dell'introduzione di Stefano Facchi»
Video del saluto di Vittore Soldo»
Video della relazione introduttiva del senatore Franco Mirabelli»
Video dell'intervento di Giuseppe Battarino»
Video dell'intervento di Giuseppe Villani»
Video dell'intervento di Luca Marchesi»
Video delle conclusioni dell'on. Chiara Braga»
Video del saluto di Stefano Facchi»
Foto dell'incontro»»
Il Senato, nella seduta del 19 maggio 2015, ha approvato definitivamente il Disegno di Legge n. 1345-B, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Questa la Sintesi della Legge che definisce gli Eco-Reati:
La legge introduce, infatti, nel Codice penale il nuovo titolo VI-bis, dedicato appunto ai “delitti contro l'ambiente”.
Sono così individuati i reati di:
- inquinamento ambientale (art. 452-bis), che si realizza qualora qualcuno, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema e della biodiversità, ed è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 10mila 100mila euro.
In caso di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter), è previsto un catalogo di pene commisurate alla gravità delle conseguenze del delitto;
- disastro ambientale (art. 452-quater), costituito, alternativamente, dall'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, o da un'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa, o dall'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo, ed è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Sia nel caso dell'inquinamento ambientale che del disastro ambientale, la pena è aumentata fino a un terzo se essi si producono in aree naturali protette o sottoposte a vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, mentre la pena è diminuita da un terzo a due terzi se il fatto è commesso per colpa; un ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo, ovvero quando dalla commissione colposa del fatto derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies), commesso da chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, abbandona o si disfa illegittimamente di tale materiale, punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 10mila a 50mila euro, aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema e della biodiversità, ed aumentata fino alla metà in caso di pericolo per la vita o l'incolumità delle persone;
- impedimento del controllo (art. 452-septies), che si realizza quando viene impedita, intralciata o elusa l'attività di vigilanza e controllo ambientali nonché di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. L'impedimento si realizza negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi;
- omessa bonifica (art. 452-terdecies), che punisce con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 20mila a 80mila euro chiunque, essendovi obbligato per legge, per obbligo del giudice o di autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.
Sono previste circostanze aggravanti (art. 452-octies) con pene aumentate per l'associazione per delinquere diretta in via esclusiva o concorrente a commettere un delitto contro l'ambiente e l'associazione di tipo mafioso finalizzata a commettere delitto contro l'ambiente o all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche o concessioni in materia ambientale; è stabilito un ulteriore aumento di pena, da un terzo alla metà, se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con funzioni in materia ambientale. Infine, quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti previsti nel nuovo titolo del codice penale, dal codice dell'ambiente o da altra disposizione a tutela dell'ambiente (aggravante ambientale, art. 452-novies) la pena è aumentata.
Sono stabilite riduzioni di pena per coloro che si adoperano per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o aiutano con le autorità, o provvedono alla messa in sicurezza, bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado (ravvedimento operoso, art. 452-decies).
È previsto (art. 452-undecies) che, in caso di condanna o patteggiamento per delitto ambientale, sia sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo, o la confisca per equivalente. I beni o proventi sono inoltre vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. È poi ordinato il ripristino dello stato dei luoghi con esecuzione a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie.
Il disegno di legge apporta inoltre altre modifiche al codice penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale, al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e ad altre norme in tema di tutela dell'ambiente, ai fini del migliore coordinamento con il nuovo titolo del codice penale e della garanzia di un piena tutela ambientale. Da sottolineare, in quanto alle ulteriori modifiche al codice penale, il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti contro l'ambiente, e l'inserimento dell'inquinamento ambientale, del disastro ambientale, del traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, dell'impedimento del controllo, tra i delitti per i quali la condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Tra le modifiche al Codice dell'ambiente, da sottolineare l'introduzione di una nuova Parte Sesta-bis che reca la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, prevedendo un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni, mediante l'adempimento di una serie di prescrizioni e il pagamento di una somma di denaro da parte del responsabile della violazione - che non deve in ogni caso aver comportato né danno né pericolo di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette. Spetta all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'estinzione della contravvenzione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario, che può essere prorogato una sola volta in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore. Nel caso in cui il responsabile della violazione operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica o comunicazione della prescrizione anche al rappresentante legale dell'ente stesso. La verifica dell'adempimento spetta all'organo accertatore. Sono previsti obblighi di comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, per consentire di imporre le prescrizioni ed effettuare le relative verifiche sull'adempimento; l'organo di vigilanza e la polizia giudiziaria debbono poi, a riguardo, informare il PM della propria attività. In quanto all'estinzione della contravvenzione, essa si ha a seguito dell'adempimento della prescrizione nei termini previsti e al pagamento di quanto stabilito.
Ulteriori modifiche alla disciplina vigente in tema di ambiente riguardano l'estensione del catalogo di reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato: sono previste specifiche sanzioni pecuniarie per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale (anche colposi), associazione a delinquere comune e mafiosa aggravata, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Nei casi di inquinamento ambientale e disastro ambientale sono applicate sanzioni interdittive per l'ente.
È infine resa più severa la disciplina sanzionatoria, stabilita dalla legge n. 150 del 1992, per le violazioni della Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione.
Sintesi della legge sugli Eco-Reati (file PDF)»
Di questa tematica si discuterà anche Domenica 5 luglio alle ore 10:30 presso l’Area Feste in Via Romentino/ piazzale Antonini a Trecate (Novara) in un incontro organizzato dagli EcoDem della Provincia di Novara in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo sul tema “Chi inquina paga. Dopo 20 gli ecoreati entrano nel Codice Penale” con la partecipazione di Franco Mirabelli (Capogruppo PD in Commissione Antimafia e membro della Commissione Ambiente del Senato), Antonio Biondo (Sindaco di Romentino), Matteo Concina (Presidente del Circolo Legambiente di Novara), Fabrizio Barini (Coordinatore Provinciale Ecologisti Democratici di Novara), Franca Biondelli (Sottosegretario Ministero del Lavoro), Elena Ferrera (membro della Commissione Istruzione e Cultura del Senato), Emanuele Durante (Presidente Regionale Ecologisti Democratici). Informazioni e locandina»
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Il Senato, nella seduta del 19 maggio 2015, ha approvato definitivamente il Disegno di Legge n. 1345-B, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Questa la Sintesi della Legge che definisce gli Eco-Reati:
La legge introduce, infatti, nel Codice penale il nuovo titolo VI-bis, dedicato appunto ai “delitti contro l'ambiente”.
Sono così individuati i reati di:
- inquinamento ambientale (art. 452-bis), che si realizza qualora qualcuno, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo nonché di un ecosistema e della biodiversità, ed è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 10mila 100mila euro.
In caso di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter), è previsto un catalogo di pene commisurate alla gravità delle conseguenze del delitto;
- disastro ambientale (art. 452-quater), costituito, alternativamente, dall'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, o da un'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa, o dall'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo, ed è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Sia nel caso dell'inquinamento ambientale che del disastro ambientale, la pena è aumentata fino a un terzo se essi si producono in aree naturali protette o sottoposte a vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, mentre la pena è diminuita da un terzo a due terzi se il fatto è commesso per colpa; un ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo, ovvero quando dalla commissione colposa del fatto derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies), commesso da chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, abbandona o si disfa illegittimamente di tale materiale, punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 10mila a 50mila euro, aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema e della biodiversità, ed aumentata fino alla metà in caso di pericolo per la vita o l'incolumità delle persone;
- impedimento del controllo (art. 452-septies), che si realizza quando viene impedita, intralciata o elusa l'attività di vigilanza e controllo ambientali nonché di sicurezza e igiene del lavoro ovvero ne compromette gli esiti, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. L'impedimento si realizza negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi;
- omessa bonifica (art. 452-terdecies), che punisce con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 20mila a 80mila euro chiunque, essendovi obbligato per legge, per obbligo del giudice o di autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi.
Sono previste circostanze aggravanti (art. 452-octies) con pene aumentate per l'associazione per delinquere diretta in via esclusiva o concorrente a commettere un delitto contro l'ambiente e l'associazione di tipo mafioso finalizzata a commettere delitto contro l'ambiente o all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche o concessioni in materia ambientale; è stabilito un ulteriore aumento di pena, da un terzo alla metà, se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con funzioni in materia ambientale. Infine, quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti previsti nel nuovo titolo del codice penale, dal codice dell'ambiente o da altra disposizione a tutela dell'ambiente (aggravante ambientale, art. 452-novies) la pena è aumentata.
Sono stabilite riduzioni di pena per coloro che si adoperano per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o aiutano con le autorità, o provvedono alla messa in sicurezza, bonifica e ove possibile al ripristino dello stato dei luoghi, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado (ravvedimento operoso, art. 452-decies).
È previsto (art. 452-undecies) che, in caso di condanna o patteggiamento per delitto ambientale, sia sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo, o la confisca per equivalente. I beni o proventi sono inoltre vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi. È poi ordinato il ripristino dello stato dei luoghi con esecuzione a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie.
Il disegno di legge apporta inoltre altre modifiche al codice penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale, al Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) e ad altre norme in tema di tutela dell'ambiente, ai fini del migliore coordinamento con il nuovo titolo del codice penale e della garanzia di un piena tutela ambientale. Da sottolineare, in quanto alle ulteriori modifiche al codice penale, il raddoppio dei termini di prescrizione per tutti i nuovi delitti contro l'ambiente, e l'inserimento dell'inquinamento ambientale, del disastro ambientale, del traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, dell'impedimento del controllo, tra i delitti per i quali la condanna comporta l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Tra le modifiche al Codice dell'ambiente, da sottolineare l'introduzione di una nuova Parte Sesta-bis che reca la disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, prevedendo un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni, mediante l'adempimento di una serie di prescrizioni e il pagamento di una somma di denaro da parte del responsabile della violazione - che non deve in ogni caso aver comportato né danno né pericolo di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette. Spetta all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'estinzione della contravvenzione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario, che può essere prorogato una sola volta in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore. Nel caso in cui il responsabile della violazione operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica o comunicazione della prescrizione anche al rappresentante legale dell'ente stesso. La verifica dell'adempimento spetta all'organo accertatore. Sono previsti obblighi di comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria da parte del pubblico ministero che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, per consentire di imporre le prescrizioni ed effettuare le relative verifiche sull'adempimento; l'organo di vigilanza e la polizia giudiziaria debbono poi, a riguardo, informare il PM della propria attività. In quanto all'estinzione della contravvenzione, essa si ha a seguito dell'adempimento della prescrizione nei termini previsti e al pagamento di quanto stabilito.
Ulteriori modifiche alla disciplina vigente in tema di ambiente riguardano l'estensione del catalogo di reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato: sono previste specifiche sanzioni pecuniarie per i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale (anche colposi), associazione a delinquere comune e mafiosa aggravata, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto. Nei casi di inquinamento ambientale e disastro ambientale sono applicate sanzioni interdittive per l'ente.
È infine resa più severa la disciplina sanzionatoria, stabilita dalla legge n. 150 del 1992, per le violazioni della Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via d'estinzione.
Sintesi della legge sugli Eco-Reati (file PDF)»
Di questa tematica si discuterà anche Domenica 5 luglio alle ore 10:30 presso l’Area Feste in Via Romentino/ piazzale Antonini a Trecate (Novara) in un incontro organizzato dagli EcoDem della Provincia di Novara in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo sul tema “Chi inquina paga. Dopo 20 gli ecoreati entrano nel Codice Penale” con la partecipazione di Franco Mirabelli (Capogruppo PD in Commissione Antimafia e membro della Commissione Ambiente del Senato), Antonio Biondo (Sindaco di Romentino), Matteo Concina (Presidente del Circolo Legambiente di Novara), Fabrizio Barini (Coordinatore Provinciale Ecologisti Democratici di Novara), Franca Biondelli (Sottosegretario Ministero del Lavoro), Elena Ferrera (membro della Commissione Istruzione e Cultura del Senato), Emanuele Durante (Presidente Regionale Ecologisti Democratici). Informazioni e locandina»