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Minori stranieri non accompagnati

Scritto da Ezio Casati.

Ezio CasatiLo scorso 29 marzo la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge sulle "misure di protezione" dei minori stranieri non accompagnati. Si è trattato di un voto storico, al quale hanno aderito non solo i deputati di maggioranza, ma anche altre forze di opposizione. Viene introdotta una nuova legge che mi piace definire di grande civiltà, in quanto va a tutelare e difendere quei minori che entrano in Italia senza familiari, da soli.
Si tratta di un fenomeno rilevante che, statistiche alla mano, è purtroppo in crescita. Nel solo 2016 i minori entrati senza nessuno erano oltre 25mila. Un numero praticamente raddoppiato rispetto ai circa 12mila minori registrati nel 2015.
La maggior parte di essi ha un'età inferiore ai 15 anni e si trovano quindi vulnerabili e a rischio di finire sfruttati e marginalizzati.
Il principio fondamentale della nuova legge, in conformità alla Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo e alla Convenzione sui diritti dell'infanzia, presuppone che questi minori abbiano gli stessi diritti dei minori Ue e soprattutto il divieto di respingimento alla frontiera. Si tratta di una legge unica in tutta Europa che dovrebbe offrire ai Paesi membri una nuova prospettiva nella complessa gestione dei fenomeni migratori. Auspichiamo così che leggi simili vengano adottate in tutti i paesi Ue.
Quali sono le principali misure contenute nella legge?
Proviamo a vederle:
Strutture di prima assistenza e accoglienza. Il termine di permanenza dei minori all’interno delle strutture di prima accoglienza (che vengono a loro specificamente destinate) viene ridotto da un massimo di 60 giorni a un massimo di 30 giorni.
Nuova procedura di identificazione e attribuzione dell’età. Per la prima volta, viene determinata una procedura di identificazione univoca a livello nazionale con maggiori garanzie in termini di assistenza determinate dalla presenza di mediatori culturali nel corso di tutto il procedimento. Priorità all’affidamento familiare. L'affido viene riconosciuto prioritario rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza ed è a tal fine prevista la possibilità per gli enti locali di promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari.
Competenza del Tribunale per i minorenni sul rimpatrio assistito. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario viene ora adottato, ove il ricongiungimento con i familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrispondano all’interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni competente.
Sistema informativo nazionale e cartella sociale. Viene istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati.
Permessi di soggiorno. Nei casi in cui la legge dispone il divieto di respingimento o espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari o per minore età che può essere richiesto direttamente dal minore anche prima della nomina del tutore ed è valido fino al compimento della maggiore età.
Elenco dei tutori volontari. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, presso ogni Tribunale per i minorenni deve essere istituito un elenco di tutori volontari a cui possono essere iscritti privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di uno o più (in caso di fratelli o sorelle) minori stranieri non accompagnati.
Tutela del diritto alla salute e all’istruzione. Viene esteso l’obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche ai minori stranieri non accompagnati su richiesta dell’esercente la responsabilità genitoriale o del responsabile della struttura di prima accoglienza.
È prevista l’attivazione di misure per favorire l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo anche attraverso la predisposizione di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.
Diritto all’ascolto e all’assistenza legale. Infine, viene riconosciuto al minore il diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale, oltre che il diritto all’assistenza legale, avvalendosi anche del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

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