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Le riforme che servono

Scritto da Lorenzo Gaiani.

Lorenzo Gaiani
Articolo pubblicato su Il Giornale dei Lavoratori.
Con l'approvazione da parte del Senato avvenuta in queste ore, la legge di riforma costituzionale che porta il nome del Ministro Maria Elena Boschi è avviata alla camera per la quarta e definitiva lettura, che non dovrebbe riservare particolari sorprese visti i numeri ancor più favorevoli al Governo nell'aula di Montecitorio.
Dopodiché i due rami del Parlamento dovranno licenziare il testo in via definitiva a maggioranza assoluta dei membri assegnati. 
A seguito di ciò, come promesso da Matteo Renzi, e come del resto inevitabile visto che la riforma non sarà approvata con i due terzi dei voti delle Camere, vi sarà un referendum confermativo (il terzo nel giro di quindici anni) in cui i cittadini, presumibilmente nell'ottobre 2016, saranno chiamati ad approvare o meno la riforma nel suo complesso.
I contenuti generali della riforma sono noti: fine del bicameralismo perfetto, con la facoltà di concedere o negare la fiducia al Governo ristretta alla sola Camera dei deputati, mentre il Senato, eletto per via indiretta e comunque obbligatoriamente composto da consiglieri regionali e Sindaci, avrà un ruolo più contenuto nell'azione legislativa e nessuna funzione di ordine politico. Nello stesso tempo, la riforma cancella definitivamente le Province dall'elenco degli Enti costitutivi della Repubblica, ponendo le basi per la loro definitiva soppressione per legge ordinaria, scioglie il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ente di rilevanza costituzionale le cui funzioni sono state a lungo incerte, e soprattutto corregge in modo significativo la precedente riforma costituzionale del 2001 in materia di rapporto fra Stato e Regioni. Infatti, viene completamente azzerata la categoria della “legislazione concorrente”, ovvero delle materie in cui lo Stato e le Regioni legiferavano congiuntamente, e che ha creato in questi anni una serie di contenziosi che hanno ingolfato la Corte costituzionale di ricorsi. Nello stesso tempo, la riforma mira a ricapitolare e ridefinire le sfere d'intervento dello Stato e delle Regioni.
Il quadro complessivo che ne esce, anche in combinato disposto con la nuova legge elettorale della Camera, il cosiddetto “Italicum” è in linea generale quello di un rafforzamento della posizione dell'esecutivo e del suo capo – sebbene gli articoli della Costituzione riguardanti il Governo non siano toccati dalla riforma – rispetto al Parlamento, di cui potrà, in modo più significativo del passato, dettare l'agenda e chiedere che legiferi a data certa sulle proposte di legge d'iniziativa governativa. In pari tempo, si nota un evidente moto di ricentralizzazione di funzioni e poteri da parte dello Stato rispetto agli Enti locali e alle Regioni, in parte perseguita dai diversi Governi dal 2010 ad oggi tramite la leva fiscale e i crescenti vincoli sulla finanza pubblica locale, e dall'altro, come si è visto, con la riduzione delle funzioni legislative delle Regioni, di fatto sancendo la fine di ogni velleità federalista (scelta forse inevitabile in un Paese di tradizione centralista come il nostro).
Possiamo parlare di una “deminutio” della democrazia? Non si può dire che un simile pericolo esista, anche perché,, al di là della retorica, di fatto il principio del legame personale fra chi guida il Governo e la sua maggioranza parlamentare è alla base del più antico sistema di democrazia liberale dell'occidente, quello britannico (il cosiddetto “modello Westminster”) e del resto ciò è accaduto progressivamente nei dure regimi costituzionali che l'Italia ha conosciuto prescindendo con l'eccezione del periodo fascista (che fu una vera dittatura). Infatti, sia nella fase monarchica (che aveva come riferimento uno Statuto in cui la figura del Presidente del Consiglio dei ministri nemmeno era menzionata, sia in quella repubblicana, che nella Costituzione rivolge al Presidente del Consiglio un'attenzione tutto sommato modesta, di fatto il ruolo dell'inquilino di Palazzo Chigi è andato progressivamente strutturandosi come quello, mai riconosciutogli formalmente, di Primo Ministro e Capo del Governo, a maggior ragione dopo la legge 400 del 1988, fortemente voluta dall'allora Presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, che di fatto ha sancito una volta per tutte l'organizzazione della struttura del Presidente e del suo ufficio rispetto all'insieme del Governo, e di fatto ne ha definito la supremazia sugli altri ministri. E' possibile comunque che una futura e non troppo lontana riforma esamini anche questo aspetto per legittimarlo in via costituzionale, come appare del resto inevitabile una riflessione in ordine al potere giudiziario ed in particolare al rapporto fra magistratura inquirente e magistratura giudicante.
Più in generale, comunque, non è chi non veda come la politica nel corso di questi anni abbia riscontrato un processo di crescente personalizzazione, che nel nostro Paese è testimoniato dall'adozione delle norme per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti delle Regioni. Essendo tale processo probabilmente irreversibile, anche alla luce della crisi strutturale dei partiti politici, si tratta di accompagnarlo, di moderarlo e di inserirlo con le dovute garanzie all'interno della logica istituzionale affinché non degeneri nell'attesa distruttiva dell' “uomo forte”. La stessa impostazione costituzionale portava tracce di diffidenza nei confronti di un ruolo accentuato dell'esecutivo, derivante da un lato dalla devastante eredità della dittatura fascista e, dall'altro, dalla crescente animosità che divise dal 1947 in poi le forze politiche che avevano fatto la Resistenza (il bicameralismo perfetto è esso stesso figlio di quella diffidenza).

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