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Emendamenti al Decreto Sostegni per prevenire l'usura e difendere le vittime

Written by Franco Mirabelli.

Articolo di Franco Mirabelli.

Abbiamo presentato, insieme a Daniele Pesco e Loredana De Petris, due emendamenti importanti al Decreto Sostegni per prevenire il fenomeno dell’usura e per aiutare le vittime.
In una fase di crisi come questa, segnata dalla pandemia e da l’impoverimento di troppe famiglie, per la politica è un dovere non abbandonare chi rischia di cadere nella rete degli usurai o chi denuncia di esserne vittima.
La strada è quella di sostenere le associazioni antiusura e di garantire, non solo a chi ha attività economiche ma anche alle persone che denunciano, l’accesso al fondo antiusura.
Serve un messaggio forte e atti chiari per ridurre il ricorso all’usura e favorire la denuncia da parte delle persone che vengono irretite dagli usurai.

Testo degli emendamenti:

A.S. 2505
Art. 30
Emendamento 30.0.3
MIRABELLI, PESCO, DE PETRIS

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis
(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)
1. All'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n.108, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura è a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."»


A.S. 2505
Art. 30
Emendamento 30.0.2
MIRABELLI, PESCO, DE PETRIS

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 30-bis
(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108)
1. Alla legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
"14- bis - (Misure in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione)
1.Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14 provvede alla erogazione di mutui senza interesse, per un importo non superiore a 25 mila euro, di durata non superiore a dieci anni e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il fondo è surrogato quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura di cui all' articolo 14."
2. Con Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Economia entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità procedurali ed istruttorie per la erogazione anche delle provvisionali in favore dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108.»



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