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Emendamenti alla Legge di Bilancio su casa, Milano, usura e carceri

Written by Franco Mirabelli.

Franco Mirabelli
Ecco alcuni dei più importanti emendamenti alla Legge di Bilancio presentati a prima firma da Franco Mirabelli in Senato riguardanti la casa (fondo sostegno affitti, detrazioni e tracciabilità), la città di Milano (MM, MiTo e Expo), usura e carceri.

Politiche per la casa

Incremento delle detrazioni per le locazioni

A.S. 2448
Emendamento
Art. 7

MIRABELLI


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis
(Detrazioni fiscali in favore del conduttore in locazione abitativa)
1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 01, lettera a), le parole: “euro 300,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 600,00” e alla lettera b), le parole: “euro 150,00” sono sostituite dalle seguenti: “euro 300,00”;
b) al comma 1, lettera a), le parole: “Lire 960.000” sono sostituite dalle seguenti: “Euro 1.200,00” e alla lettera b), le parole: “Lire 480.000” sono sostituite dalle seguenti: “Euro 600,00”

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 550 milioni di euro per l'anno 2022 e di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

Tracciabilità del pagamento dei canoni di locazione

A.S. 2448
Emendamento
Art. 191

MIRABELLI

Dopo l'articolo 191, aggiungere il seguente:
Art. 191-bis
(Tracciabilità del pagamento dei canoni di locazione abitativa e obbligatorietà della registrazione del contratto di locazione)
1. Alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. I canoni delle locazioni ad uso abitativo sono obbligatoriamente corrisposti, indipendentemente dall’importo, con modalità di versamento che ne assicurino la tracciabilità anche al fine di poter usufruire delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.»;
b) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: «del presente articolo» sono aggiunte le seguenti: «o l'abbia effettuato tardivamente»


Fondo Sostegno Affitti e Fondo morosità incolpevole

A.S. 2448
Emendamento
Art. 196

MIRABELLI, MALPEZZI, MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo 196, aggiungere il seguente:
Art. 196-bis
(Risorse aggiuntive per il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per il Fondo inquilini morosi incolpevoli)

1. Per l’annualità 2022, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 100 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall’articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottata entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Per la ripartizione e il trasferimento sono adottate le modalità indicate dall’articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture per sostenere le iniziative miranti ad una graduazione programmata dei provvedimenti di sfratto per morosità incolpevole e forme di rinegoziazione dei canoni di locazione per contenere i rischi di morosità e garantire stabilità di durata ai contratti.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «di 450 milioni di euro per l'anno 2022»


Milano

Norma per la liquidazione finale della società EXPO 2015

A.S. 2448
Emendamento
Art. 147

MIRABELLI

Dopo l'articolo 147, aggiungere il seguente:
Art. 147-bis
(Disposizioni urgenti in materia di accelerazione delle procedure di liquidazione di Società pubbliche)

1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 132, è aggiunto il seguente: “132-bis. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di liquidazione di cui al comma 126 del presente articolo, agevolando in tal modo il versamento all’entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie il relativo avanzo di liquidazione, il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 trasmette alle amministrazioni socie, entro il 31 gennaio 2022, il rendiconto finale delle attività liquidatorie alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ad un prospetto concernente l’individuazione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, sorti in capo alla società, ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2021. Il Commissario straordinario per la liquidazione della società di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, entro il 28 febbraio 2022, versa all’entrata del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni socie, l’avanzo di liquidazione derivante dalla chiusura della liquidazione della stessa società, con esclusione dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al precedente periodo, pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, di cui al primo periodo del presente comma, pendenti alla data del 31 dicembre 2021, sorti in capo alla società di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata entro il 30 aprile 2022. Gli atti e le operazioni poste in essere per il trasferimento dei rapporti giuridici di cui al terzo periodo sono esenti da imposizione fiscale diretta, indiretta e dall’applicazione di tasse. La Società trasferitaria procede alla liquidazione delle posizioni derivanti dai rapporti giuridici attivi e passivi oggetto del trasferimento ai sensi del terzo periodo, subentrando altresì nei contenziosi pendenti alla data del 31 dicembre 2021. I rapporti giuridici attivi e passivi trasferiti a Fintecna S.p.A. o a diversa Società da questa interamente partecipata, in forza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma costituiscono un unico patrimonio separato rispetto sia al patrimonio della Società trasferitaria, sia ai patrimoni separati ad essa trasferiti in virtù di specifiche disposizioni legislative. La Società trasferitaria non risponde, in alcun modo, con il proprio patrimonio, dei debiti e degli oneri sorti in forza dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di natura contenziosa e processuale, trasferiti al patrimonio separato, ivi compresi quelli da sostenersi per la liquidazione di tale patrimonio. Agli oneri derivanti dal compenso da riconoscere a Fintecna S.p.A. o alla diversa Società da questa interamente partecipata, per la liquidazione dei rapporti giuridici trasferiti ai sensi del terzo periodo del presente comma, da determinare con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in misura comunque complessivamente non superiore a 500.000 euro, si provvede a valere sulle risorse affluite al patrimonio separato. Alla cessazione dei rapporti attivi, passivi, contenziosi e processuali, trasferiti al patrimonio separato, la Società trasferitaria procede al versamento al Ministero dell’economia e delle finanze, alla Regione Lombardia, al Comune di Milano, alla Città metropolitana di Milano e alla Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della Società di cui al primo periodo del presente comma, delle eventuali somme attive. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.


Linea della metropolitana di Milano M4 e prolungamenti T2

A.S. 2448
Emendamento
Art. 132

MIRABELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Genova, Milano» aggiungere le seguenti: «, per le linee M1, M2, M3 e M4,» e sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 100 milioni di euro per l’anno 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 250 milioni di euro per l’anno 2026 e 300 milioni di euro per l’anno 2027, 350 milioni di euro per l’anno 2028 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 110 milioni di euro per l’anno 2024, 210 milioni di euro per il 2025, 260 milioni di euro per l’anno 2026 e 310 milioni di euro per l’anno 2027, 360 milioni di euro per l’anno 2028 e 310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.»
e dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. 1. L'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: Art. 175. (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)
1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;
b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravi o dei costi;
c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione in conformità della lettera a);
2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;
3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.
1 bis. Al fine di velocizzare e migliorare il sistema infrastrutturale e dei servizi pubblici, i prolungamenti di linee metropolitane esistenti già oggetto di concessione i cui progetti, con il livello almeno di fattibilità tecnico-economica, siano redatti ed approvati in conferenza dei servizi entro il 31.12.2023, possono essere affidati al concessionario senza necessità di esperire una nuova procedura di gara a condizione che il Concessionario si impegni ad affidare almeno il 30% dell’importo dei lavori con procedure di evidenza pubblica che favoriscano il coinvolgimento delle piccole e medie imprese locali.
Alle procedure di aggiudicazione del concessionario si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non può eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall'articolo 72, un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui all'allegato XXV.
4. Le concessioni possono essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, né di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:
a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1, lettera a);
b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.
5. La modifica di cui al comma 4 non può alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato è il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato è calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata dall'ISTAT.
7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica è considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).
8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione è richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4.

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 590 milioni di euro per l'anno 2022, e 490 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2036 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037»


MiTo

Articolo 113

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All’articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole “e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022”, sono sostituite dalle seguenti: “, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022”;
b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: “1-quater. Per la realizzazione del Festival Internazionale della Musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2022 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino.”.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 milione di euro per l’anno 2022 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163.


Usura

A.S.2448
Emendamento
«Art.195

MIRABELLI, CIRINNA', ROSSOMANDO

Dopo l'articolo 195 inserire il seguente:
«Art. 195-bis.
(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. Alla legge 7 marzo 1996, n.108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
«Art.14-bis. - 1. Il “Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura” di cui all' articolo 14 provvede all’erogazione di mutui senza interesse, di importo non superiore a 25.000 euro, di durata non superiore al decennio e con due anni di preammortamento, anche in favore di persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, né una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all’importo dell’interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l’autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell’articolo 14.
3. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo, per il tramite delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura iscritte nell’elenco di cui al comma 4 dell'articolo 15, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della denunzia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell’inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste, predisposto dalla fondazione o associazione che si fa promotrice della richiesta, con l’ausilio di un consulente, anche individuato fra coloro che prestano la propria opera nell’ambito degli Organismi per la Composizione delle Crisi da sovraindebitamento (OCC), che risulti iscritto in apposito elenco da istituirsi presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il piano è finalizzato, previo accertamento della effettiva capacità di rimborso del richiedente e del suo nucleo familiare, al ripianamento delle posizioni debitorie contratte dal medesimo e dalla propria famiglia e alla rimozione dello stato di bisogno che ha generato il ricorso al mercato illegale del credito. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell’autore del reato.
4. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base dell’istruttoria operata dal comitato di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, previa attività preliminare svolta dalle Prefetture secondo modalità e termini da determinare con decreto del Ministro dell’Interno. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere del comitato. Può altresì avvalersi di consulenti.
5. Il consulente del cui operato si è avvalsa la fondazione o l’associazione per la presentazione della domanda di concessione del mutuo e per la predisposizione del piano di investimento e di utilizzo delle somme richieste è tenuto a svolgere attività di supporto nei confronti del soggetto cui è stato concesso il mutuo per tutta la durata del finanziamento. Su richiesta dell’Ufficio del Commissario straordinario del Governo, il consulente è altresì tenuto a trasmettere al medesimo Ufficio ogni informazione utile relativa al caso oggetto della richiesta sia prima della concessione del mutuo sia per l’intera sua durata.
6. Si applicano i commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 14.
7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede avvalendosi sulle risorse destinate al Fondo di solidarietà.».
2. all'articolo 15, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5% del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."»


Carceri

AS 2448
Articolo 196

Dopo l’articolo inserire il seguente: “Art. 196 – bis. (Istituzione di un Fondo per interventi straordinari sulle carceri e per l’architettura penitenziaria).
1. E’ istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l’anno 2022 e a 100 milioni di euro per l’anno 2023, per interventi straordinari sulle carceri e per l’architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti:
a) al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, anche per mezzo di attivazione di percorsi di inclusione lavorativi e formativi, anche in collaborazione con le istituzioni coinvolte, con le scuole e le università nonché con i soggetti associativi del terzo settore;
b) alla manutenzione straordinaria e degli istituti di pena, nell’ambito di progettualità volte a definire e proporre un modello di architettura penitenziaria coerente con l’idea di rieducazione, da un lato, e di elaborazione di interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, dall’altro;
c) di assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative;
d) a progetti di cura e assistenza sanitaria e psichiatrica in collaborazione con le Regioni;
e) di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche;
f) di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria.
2. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti, con il Ministro della Salute, con il Ministro del Lavoro, con il Ministro della Università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato Regioni da adottarsi entro 30 giorni dall’approvazione delle presenti norme, vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti;
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2022 e a 100 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Conseguentemente, all’articolo 194, comma 1, sostituire le parole “600 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023” con le seguenti: “510 milioni di euro per l’anno 2022, 400 milioni di euro per l’anno 2023, e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.A.S. 2448



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