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Legge per la trasformazione del fondo antiusura

Written by Franco Mirabelli.

Franco Mirabelli Intervento di Franco Mirabelli per annunciare la presentazione di un disegno di legge sul fondo antiusura.

Il delitto di usura in Italia, perseguibile di ufficio, è disciplinato dall’articolo 644 del codice penale e dalla legge 7 marzo 1996, n.108 recante Disposizioni in materia di usura.
L’articolo 14, della legge n.108 del 1996, così come modificato dalla legge 23 febbraio 1999, n.44, istituisce, il Fondo per il ristoro dei danni subiti per estorsione e usura, configurandolo nel primo caso come somme a fondo perduto, e nel caso di imprese, commercianti e artigiani vittime di usura come mutuo senza interessi da restituire entro 10 anni, attraverso una procedura che parte dalla denuncia penale per arrivare dopo tempi, spesso lunghi anni, alla pratica di rimborso.
Spesso purtroppo le vittime di usura non riescono a restituire le somme dovute a titolo di mutuo, una criticità che negli ultimi anni, e ora con la crisi dovuta alla pandemia, emerge con sempre maggiore chiarezza.
Per questo pensiamo sia necessario avviare un’attenta riflessione sugli effettivi benefici apportati alle aziende vittime di usura dall’erogazione di un mutuo, anche se a tasso zero, ai fini del reinserimento nell’economia legale. Il disegno di legge che presentiamo mira, pertanto, a superare le criticità evidenziate disponendo la trasformazione del mutuo in un contributo a fondo perduto da riconoscere a titolo di ristoro alle aziende vittime di usura, estendendo, pertanto, alle stesse il medesimo trattamento previsto per le vittime di attività estorsive.

Testo disegno di legge d’iniziativa dei Senatori: Pittella, Mirabelli, Astorre, Biti, Boldrini, Cirinnà, Collina, D’Arienzo, Fedeli, Ferrari, Ferrazzi, Giacobbe, Iori, Laus, Margiotta, Pinotti, Rojc, Rossomando, Stefano, Taricco, Valente.

Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

La continua crescita delle diseguaglianze con esponenziale e conseguente aumento della povertà e delle necessità finiscono con lo spingere sempre più aziende verso il mercato dell’usura.
Il delitto di usura in Italia, perseguibile di ufficio, è disciplinato dall’articolo 644 del codice penale e dalla legge 7 marzo 1996, n.108 recante Disposizioni in materia di usura.
In particolare, il predetto articolo 644 del codice penale dispone che chiunque, si faccia dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
L’articolo 14, della legge n.108 del 1996, invece, così come modificato dalla legge 23 febbraio 1999, n.44, istituisce, il Fondo per il ristoro dei danni subiti per estorsione e usura, configurandolo nel primo caso come somme a fondo perduto, e nel caso di imprese, commercianti e artigiani vittime di usura come mutuo senza interessi da restituire entro 10 anni, attraverso una procedura che parte dalla denuncia penale per arrivare dopo tempi, spesso lunghi anni, alla pratica di rimborso.
A quanto detto, si aggiunga come spesso le vittime di usura non riescano a restituire le somme dovute a titolo di mutuo, una criticità che negli ultimi anni è emersa con sempre maggiore chiarezza.
A fronte di tale difficoltà nel restituire le somme percepite, appare evidente come gli strumenti predisposti dalla citata legge n. 108 del 1996 siano oramai inadeguati, così come evidenziato anche da larga parte delle Associazioni antiusura presenti sul territorio nazionale. Pertanto, è necessario avviare un’attenta riflessione sugli effettivi benefici apportati alle aziende vittime di usura dall’erogazione di un mutuo, anche se a tasso zero, ai fini del reinserimento nell’economia legale. Infatti, secondo quanto evidenziato nella Relazione annuale del 2019 dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura e Presidente del Comitato di solidarietà l’80 per cento degli importi non viene restituito con un notevole aggravio per lo Stato dovuto all’onere delle spese legali per il tentativo di recupero e con, in aggiunta, il paradosso che spesso le aziende finiscono per l’essere nuovamente inghiottite nel circuito criminale dell’usura.
Occorre, infine, evidenziare come la crisi epidemiologica dovuta al diffondersi del virus da Covid – 19 ha ingigantito in maniera esponenziale tale spirale criminale.
Il presente disegno di legge mira, pertanto, a superare le criticità evidenziate disponendo la trasformazione del mutuo di cui all’articolo 14 della citata legge n.108 del 1996 in un contributo a fondo perduto da riconoscere a titolo di ristoro alle aziende vittime di usura, estendendo, pertanto, alle stesse il medesimo trattamento previsto per le vittime di attività estorsive.

Per seguire l'attività del senatore Franco Mirabelli: sito web - pagina facebook

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