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Copyright

Written by Patrizia Toia.

Patrizia ToiaIl copyright è un tema salito alla ribalta in occasione del voto in Parlamento Europeo, che ha mobilitato in maniera forte cittadini e organizzazioni sia pro che contro.
Io come alcuni colleghi ho votato a favore e in questa newsletter voglio provare a spiegarvi perché, ma ora la partita si riapre.
Nella plenaria di luglio ho votato a favore perché il testo era frutto di un lavoro durato mesi per raggiungere, a nostro avviso, un buon compromesso e con noi, fino a che sono rimasti in carica, si sono mossi su questa linea anche il Presidente Gentiloni e il Ministro Franceschini.
Abbiamo lavorato, in commissione Cultura, Mercato Interno e in Commissione Giuridica, per un giusto riconoscimento del lavoro degli artisti e per ottenere regole certe che imponessero il principio di responsabilità alle grandi multinazionali di internet.
Avevamo, a nostro avviso, trovato un equilibrio tra accesso ai contenuti culturali online, la tutela del diritto d’autore e la loro giusta remunerazione e le regole per il loro rispetto da parte dei service providers anche come strumento per garantire la diversità culturale europea e la qualità della produzione nonché il business model dell’industria culturale e audiovisiva europea.
Nell’accordo diritti e licenze venivano riconosciute sulla base di un rapporto di cooperazione tra rete e creatori, e non certo sulla base di una censura generalizzata, come molta stampa ha purtroppo detto, riprendendo anche le dichiarazioni rilasciate da Di Maio, Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico che, purtroppo, sembrava non conoscere le esigenze di un distretto trainante dell’economia italiana come quello del settore culturale e creativo, né i contenuti dell’accordo raggiunto.
Il mandato non è passato.
Io resto convinta che un testo fosse necessario per trovare un punto di equilibrio tra la garanzia del libero accesso di tutti i cittadini, l’equa remunerazione di chi produce contenuti e il ruolo delle grandi piattaforme e mi auguro dunque che lo stop del Parlamento non porti al punto zero di un’assenza di regole per lungo tempo.
Sono infatti convinta che così come il libero mercato ha bisogno di regole, cosí deve essere per la rete, altrimenti a vincere è la sopraffazione di chi ha più potere, economico e non.
Qui sotto troverete una spiegazione più corposa sui contenuti più controversi.
Un po’ di cronistoria e alcuni approfondimenti
Settembre 2016: la Commissione pubblica la proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale che contiene:
Misure miranti ad adeguare le eccezioni e le limitazioni all’ambiente digitale e al contesto transfrontaliero. Include tre articoli che impongono agli Stati membri di disporre eccezioni obbligatorie ovvero una limitazione per permettere: l'estrazione di testo e di dati da parte di istituti di ricerca a fini di ricerca scientifica (art. 3), gli utilizzi digitali di opere e altro materiale con esclusiva finalità illustrativa ad uso didattico (art. 4) e, in ultimo, la realizzazione di copie, da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, di opere e altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte nella misura necessaria alla conservazione (art. 5).
L’art. 6 prevede disposizioni comuni al titolo in materia di eccezioni e le limitazioni.
Misure volte a migliorare le pratiche di concessione delle licenze e a garantire un più ampio accesso ai contenuti. L’art. 7 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo giuridico che faciliti gli accordi di licenza per opere e altro materiale fuori commercio. L’art. 8 garantisce l’effetto transfrontaliero di tali accordi, mentre l’art. 9 impone agli Stati membri di instaurare fra i portatori di interessi. L’art. 10 introduce l’obbligo per gli Stati membri di istituire un meccanismo di negoziazione per agevolare i negoziati sullo sfruttamento online delle opere audiovisive.
Misure volte a creare un mercato ben funzionante per il diritto d’autore. Gli artt. 11 e 12 in primo luogo estendono i diritti di cui all'art. 2 e 3 par. 2, della direttiva 2001/29/CE agli editori di giornali per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni e, in secondo luogo, prevedono la possibilità per gli Stati membri di fornire a tutti gli editori di reclamare una parte del compenso previsto per gli utilizzi effettuati in virtù di un'eccezione. L’art. 13 impone ai prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti l’obbligo di adottare misure adeguate e proporzionate volte a garantire il funzionamento degli accordi conclusi con i titolari dei diritti e a evitare che i loro servizi rendano disponibili i contenuti specificamente identificati dai titolari dei diritti in collaborazione con i prestatori stessi. L’art. 14 impone agli Stati membri di includere obblighi di trasparenza a vantaggio di autori ed artisti (interpreti o esecutori). L’art. 15 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di adeguamento contrattuale a sostegno dell’obbligo di cui all’art. 14 mentre l’art. 16 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie per problemi derivanti dall’applicazione degli artt. 14 e 15.
Il ruolo del Parlamento
Il Parlamento europeo, e in particolare la Commissione Affari giuridici, quella Mercato Interno e Cultuta, insieme alla Commissione industria (quella quale io sono Vice Presidente) e alle Commissioni cultura e mercato interno hanno analizzato il testo e proposto degli emendamenti migliorativi, frutto di due anni di lavoro, per tenere insieme e fare sintesi di esigenze diverse.
Il 5 luglio, durante la plenaria a Strasburgo, il Parlamento europeo ha votato contro la decisione di entrare nel mandato negoziale, ovvero contro l’affidamento dell’incarico di avviare un negoziato con il Consiglio e la Commissione per discutere con loro i vari testi sul tavolo e arrivare, con tutte le modifiche del caso, a un testo definitivo da far valutare al Parlamento per la decisione definitiva.
Gli articoli controversi: 11 e 13. Un po’ di chiarezza a partire dai testi.
SULL’ARTICOLO 11
Il paragrafo 1 dell'articolo chiariva che la remunerazione degli editori di stampa era solo un'opzione: "1. Gli Stati membri forniscono agli editori di pubblicazioni di stampa i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 / CE, affinché possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l'uso digitale delle loro pubblicazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione. "
Ciò conferiva molta flessibilità all'applicazione di questa disposizione.
Inoltre, è importante notare che gli Stati membri assicurano che gli autori ricevano una quota adeguata delle entrate supplementari che gli editori ricevono per l'uso di una pubblicazione da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione.
Per rispondere a coloro che era preoccupati per le conseguenze sui social network:
NO i collegamenti ipertestuali non sono inclusi in questo articolo, ed è molto chiaro nel testo (non c’è nessuna link tax):
“2a. I diritti di cui al paragrafo 1 non si estendono agli atti di collegamento ipertestuale. "
NO non ci sarebbe stato alcun impatto sui singoli utenti poiché gli usi privati e non commerciali delle pubblicazioni di stampa non erano coperti dall'articolo.
“1a. I diritti di cui al paragrafo 1 non impediscono l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di stampa da parte di singoli utenti. "
Inoltre, il diritto sancito dal paragrafo 1 dell'articolo 11 si applica solo alle pubblicazioni di stampa utilizzate dai "fornitori di servizi della società dell'informazione", che sono definiti nel testo, e non ai singoli utenti che sono esclusi dal paragrafo 1, lettera a) dell'articolo 11.
"1. Gli Stati membri forniscono agli editori di pubblicazioni di stampa i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 / CE, affinché possano ottenere una remunerazione equa e proporzionata per l'uso digitale delle loro pubblicazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione”.
“1a. I diritti di cui al paragrafo 1 non impediscono l'uso legittimo privato e non commerciale delle pubblicazioni di stampa da parte di singoli utenti. "
ARTICOLO 13 E ARTICOLO 2 (DEFINIZIONI)
Mirava a rendere le piattaforme responsabili, ma non tutte le piattaforme. L'articolo 13 andava visto in collegamento con l'articolo 2 della proposta di direttiva.
"Articolo 2, paragrafo 4 bis" fornitore di servizi di condivisione dei contenuti online " significa un fornitore di servizi della società dell’informazione, uno dei cui principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altro materiale protetto caricato dagli utenti, che il servizio ottimizza”.
"I servizi che agiscono a scopi non commerciali come l'enciclopedia online e i fornitori di servizi online in cui il contenuto è caricato con l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti interessati, come i repository educativi o scientifici, non devono essere considerati fornitori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi di questa direttiva. I fornitori di servizi cloud per uso individuale che non forniscono accesso diretto al pubblico, piattaforme di sviluppo di software open source e mercati online la cui attività principale è la vendita online di beni fisici, non devono essere considerati fornitori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi di questa direttiva. "
Solo quelli che sono attivi, in modo da ottimizzare i contenuti pubblicati online.
Inoltre, l'articolo 2 sulle definizioni afferma esplicitamente che la direttiva esclude i servizi non commerciali e, in particolare:
- Enciclopedie (Wikipedia)
- Fornitori di servizi online in cui il contenuto è caricato con l'autorizzazione di tutti i titolari dei diritti interessati
- Servizi cloud privati (Dropbox)
- Piattaforme di sviluppo software open source (Github)
- Siti di mercato online la cui attività principale è la vendita al dettaglio online di merci (eBay)
Inoltre, nell’articolo 13 non sono incluse misure generali di filtro. Il testo sottolinea anche che questa pratica è vietata:
“1.b Gli Stati membri assicurano che l'attuazione di tali misure sia proporzionata e stabilisca un equilibrio tra i diritti fondamentali degli utenti e dei titolari dei diritti e, conformemente all'art. 15 della direttiva 2000/31 / CE, ove applicabile, non imponga un obbligo generale sui fornitori di servizi di condivisione di contenuti online per monitorare le informazioni che trasmettono o memorizzano."
Tuttavia, le piattaforme attive devono mettere in atto misure in collaborazione con i titolari dei diritti quando questi avvisano le piattaforme sulla disponibilità pubblica di contenuti illeciti.
“1 bis. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di condivisione dei contenuti online di cui ai precedenti paragrafi applichino le misure di cui sopra sulla base delle informazioni pertinenti fornite dai titolari dei diritti."
Infine, l'articolo 13 non avrebbe portato alla censura di tutta la rete.
Non minaccia la libertà di espressione o i diritti fondamentali.
Il meme, il mash-up, i gif sono già consentiti e inclusi in un'eccezione esistente e saranno ancora dopo l'adozione di questa direttiva (articolo 5, direttiva 2001/29 / CE)
Gli Stati membri possono prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei seguenti casi: (k) uso a scopo di caricatura, parodia o satira.
È stata persino aggiunta una disposizione per garantire una protezione completa dei dati degli utenti, anche se IL GDPR si applica naturalmente a tutta la legislazione:
Inoltre, conformemente alla direttiva 95/46 / CE, alla direttiva 2002/58 / CE e al regolamento generale sulla protezione dei dati, le misure di cui al paragrafo 1 non dovrebbero richiedere l'identificazione dei singoli utenti e il trattamento dei loro dati personali.
E ora?
Il testo tornerà in aula a settembre, quando il Parlamento europeo voterà una serie di emendamenti all’articolato già approvato dalla Commissione Affari giuridici. Sarà però alquanto arduo trovare un compromesso con il rischio che la proposta venga pesantemente annacquata.
Da parte mia continuerò il mio lavoro, cercando di non disperdere i risultati raggiunti.

Per seguire l'attività dell'On. Patrizia Toia: sito web - pagina facebook

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