La legge sul fine vita
Intervento svolto in Aula alla Camera dei Deputati durante la discussione della legge sul testamento biologico.
In questi anni i progressi medico-scientifici ed una diversa sensibilità dell’opinione pubblica sul delicato tema del fine vita hanno impegnato e responsabilizzato il Parlamento italiano ad un serio dibattito. Siamo oggi giunti, dopo un lungo lavoro in Commissione, ad una proposta sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento. Si tratta di un lavoro approfondito, serio, una proposta che la Camera si trova oggi a dibattere che pone in essere strumenti equilibrati e non ideologici in grado di tutelare la volontà e soprattutto la dignità delle persone malate in situazioni drammatiche, dolorose, sulle quali la prospettiva di vita sembra non dare speranze.
Il testo, che parte con gli obiettivi della legge di ribadire ciò che recitano gli articoli 2, 3, 13 e 32 della nostra Costituzione e gli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, parla sia del diritto alla vita sia della responsabilità diretta dei soggetti, quindi un insieme di norme che già nel dettato costituzionale trovano una linea. Il testo è equilibrato, leggero, che parla di consenso informato non come un atto burocratico volto soltanto a riempire un modulo, ma che parla della dichiarazione anticipata di trattamento come di una volontà, che può essere leggera, quando è espressa molto tempo prima del momento in cui chi la esprime si trova nella malattia più profonda, e che invece è data magari in maniera più dettagliata, accompagnati dal medico, nel momento più vicino alla fine. Però sono due atti che portano con sé la consapevolezza di non essere lasciati soli, ma di camminare lungo un percorso della vita che prevede anche l’arrivo alla morte in maniera informata. Io non sono catalogato né tra chi sostiene di essere l’esercito della vita né tra chi sostiene di essere l’esercito della morte: penso di tutelare quella cultura che porta con sé la pienezza della vita, come una persona che ha la consapevolezza che bisogna concepire la vita come un bene ineludibile e non come un bene finto.
Il testo, che parte con gli obiettivi della legge di ribadire ciò che recitano gli articoli 2, 3, 13 e 32 della nostra Costituzione e gli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, parla sia del diritto alla vita sia della responsabilità diretta dei soggetti, quindi un insieme di norme che già nel dettato costituzionale trovano una linea. Il testo è equilibrato, leggero, che parla di consenso informato non come un atto burocratico volto soltanto a riempire un modulo, ma che parla della dichiarazione anticipata di trattamento come di una volontà, che può essere leggera, quando è espressa molto tempo prima del momento in cui chi la esprime si trova nella malattia più profonda, e che invece è data magari in maniera più dettagliata, accompagnati dal medico, nel momento più vicino alla fine. Però sono due atti che portano con sé la consapevolezza di non essere lasciati soli, ma di camminare lungo un percorso della vita che prevede anche l’arrivo alla morte in maniera informata. Io non sono catalogato né tra chi sostiene di essere l’esercito della vita né tra chi sostiene di essere l’esercito della morte: penso di tutelare quella cultura che porta con sé la pienezza della vita, come una persona che ha la consapevolezza che bisogna concepire la vita come un bene ineludibile e non come un bene finto.
Troppe volte, negli anni, dal dramma di Eluana Englaro fino al più recente caso del dj Fabo, gli italiani hanno rimproverato alla politica e alle istituzioni di essere in ritardo, di non essere all’altezza, di non essere in grado di esprimere una normativa in grado di tutelare le volontà ultime della persona nei terribili momenti nei quali il dolore e le terapie non offrono alcuna possibilità di ripresa. Si tratta, a mio avviso, di sgomberare il campo da diversi equivoci: la normativa sul consenso informato e sulle DAT non presuppone alcun riferimento agli esiti di eutanasia. Questo è il primo elemento da valutare. Non stiamo legiferando sull’eutanasia o sul suicidio assistito, non credo che lo Stato potrà mai arrogarsi il diritto di decidere sulla morte di un suo cittadino, nemmeno in casi estremi, nemmeno con il consenso dello stesso cittadino.
Non esiste, dal punto di vista storico e giuridico, nel contesto dello Stato moderno di diritto, la capacità dello Stato di decidere o di delegare ad altri la morte anticipata delle persone. Lo Stato moderno, democratico, liberale e sociale impone, invece, la tutela costituzionale della vita e della dignità dei suoi cittadini. Ogni uomo viene difeso costituzionalmente nel suo diritto ad esistere, vivere in salute e contribuire al benessere collettivo.
Permettetemi di riprendere alcune riflessioni del cardinal Martini, che rilasciò nel 2007 a Il Sole 24 Ore. Alla vigilia dei suoi ottant’anni, il cardinal Martini riflette sulla vita e la malattia e chiarisce che l’eutanasia non va confusa con il rifiuto all’accanimento terapeutico: c’è l’esigenza di elaborare norme che consentano di respingere le cure per stabilire se un intervento medico sia appropriato; non ci sono regole generali e non può essere trascurata la volontà del malato e della malattia.
La crescente capacità terapeutica della medicina consente di protrarre la vita pure in condizioni un tempo impensabili. Senz’altro il progresso medico è assai positivo, ma nello stesso tempo le nuove tecnologie, che permettono interventi sempre più efficaci sul corpo umano, richiedono un supplemento di saggezza per non prolungare i trattamenti, quando ormai non giovino più alla persona.
È di grandissima importanza, in questo contesto, distinguere tra eutanasia e astensione dall’accanimento terapeutico, due termini spesso confusi. Il primo si riferisce a un gesto che intende abbreviare la vita causando positivamente la morte; il secondo consiste nella rinuncia all’utilizzo di procedure mediche sproporzionate e senza ragionevole speranza di esito positivo. Evitando l’accanimento terapeutico non si vuole procurare la morte, si accetta di non poterla impedire, assumendo così i limiti propri della condizione umana mortale.
Occorre un attento discernimento che consideri le condizioni concrete, le circostanze e le intenzioni dei soggetti coinvolti. In particolare, non può essere trascurata la volontà del malato, in quanto a lui compete, anche dal punto di vista giuridico, salvo eccezioni ben definite, di valutare se le cure che gli vengono proposte in tali casi di eccezionale gravità siano effettivamente proporzionate.
Del resto, questo non deve equivalere a lasciare il malato in condizioni di isolamento nella sua valutazione e nella sua decisione, secondo una concezione del principio di autonomia che tende erroneamente a considerarla come assoluta. Anzi, è responsabilità di tutti accompagnare chi soffre, soprattutto quando il momento della morte si avvicina: la sedazione del dolore, le cure infermieristiche. Proprio in questa linea si muove la medicina palliativa, che riveste quindi una grande importanza.
Dal punto di vista giuridico rimane aperta l’esigenza di elaborare una normativa che, da una parte, consenta di riconoscere la possibilità del rifiuto informato delle cure, in quanto ritenute sproporzionate dal paziente, dall’altra, protegga il medico da eventuali accuse, come quello di essere condiscendente, quindi ci sia un aiuto al suicidio, senza che questo implichi in alcun modo la legalizzazione dell’eutanasia.
La realtà è molto più complessa di come la descriviamo. Ogni situazione, ogni persona malata, ogni fine vita sono diversi e complessi. Una cosa è certa: ogni persona ha dentro un’irriducibile forza vitale che lo spinge ad andare avanti a sperare, a tentare con ogni sforzo di aggrapparsi alla vita.
Anche nei drammatici casi ai quali abbiamo assistito recentemente c’era un doloroso grido alla vita e alla dignità della persona, un irriducibile e doloroso richiamo alla tutela della persona umana. È sbagliato, è fuorviante, a mio modesto parere, pensare che in questa materia esistano solo due alternative opposte, antitetiche: soffrire senza speranza o, all’opposto, chiedere di morire. Chiedere la morte per le troppe incurabili sofferenze è sempre doloroso e non credo possa iscriversi nella tradizione della libertà personale. Chiedere di alleviare le sofferenze, di ridurre il dolore, chiedere di evitare cure inutili e non risolutive è invece doveroso come non comprendere l’accanimento terapeutico.
Vorrei chiudere il mio intervento richiamandomi ad un documento elaborato recentemente dalle commissioni etico-teologiche della Chiesa cattolica lo scorso febbraio. Nella sezione del morire viene considerato l’atteggiamento davanti al malato nella fase terminale della malattia luogo di verifica della professionalità e della responsabilità etica degli operatori sanitari. In questo ambito un aspetto molto attuale e considerato dalla Carta, oggetto di questi giorni di molte discussioni nel Parlamento italiano, è il riferimento all’espressione di anticipo da parte del paziente alle sue volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposto nel caso in cui, nel decorso della sua malattia, a causa dei traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso. La Carta afferma che non è comunque un mero esecutore.
Tema ugualmente rilevante è quello della nutrizione e dell’idratazione anche artificialmente somministrata. Concludo proprio in dieci secondi. Considerate che le cure sono dovute al morente quando non risultino troppo gravose o di alcun beneficio. Ci si aspetta quindi che siamo chiamati ad un compito impegnativo ma sono convinto che sapremo assolverlo con la giusta saggezza.
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