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Nostalgia canaglia

Written by Emanuele Fiano.

Emanuele FianoBisogna sempre partire dal punto di vista di essersi spiegato male, solo successivamente puoi lontanamente ipotizzare che autorevoli giornalisti e commentatori di primari giornali nazionali, di primarie trasmissioni radiofoniche e autorevoli e colti collezionisti non abbiano letto affatto o abbiano letto velocemente un testo di legge. Alla fine dell'analisi del dibattito puoi mettere qualche migliaio di nostalgici del ventennio che a prescindere, ti manderebbero le foto del duce romanamente salutante, ti darebbero del finocchio e dell'ebreo come qualifica principale in ordine alla necessità di ribadire il loro disprezzo per questi quasi 70 anni di vita repubblicana antifascista.
Di quale Legge parliamo? Di una proposta di legge del sottoscritto e di altri 70 deputati, la quale si occupa di trasferire nel Codice Penale, un reato già previsto dalla Legge Scelba del 1952, l'Apologia di fascismo e la sua propaganda, a sua volta traduzione della XIIº disposizione transitoria della Costituzione.
Art. 1 Legge 645/1952:
«quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.»
che specifica poi il reato di apologia all'Art. 4:
«quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.»
Nel rifiutare la critica mossa nel chiedermi di occuparmi di cose più importanti (mi onoro di essere tra i deputati che hanno svolto più lavoro, nella speciale classifica di produttività; dalla riforma della costituzione, alla legge sul finanziamento dei partiti, alla riforma della Pubblica Amministrazione, alla legge elettorale, agli interventi sul sistema della sicurezza, alla Legge di riforma degli Enti territoriali) voglio qui specificare che la mia proposta di Legge come facilmente desumibile da una lettura del testo, si occupa dell'azione di propaganda operata anche attraverso oggetti o simboli, non del loro pacifico acquisto o scambio per collezionismo:
Articolo 1
(Introduzione dell’articolo 293-bis del Codice penale)
1. Dopo l’articolo 293 del codice penale, è aggiunto il seguente:
“Art. 293-bis. (Reato di propaganda del regime fascista e nazifascista). – Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazi-fascista, o delle ideologie sottostanti, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita, di beni raffiguranti persone, immagini o simboli ad essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.”.
La condotta che viene punita quindi, come del resto già accade attualmente, è l'azione di propaganda, allargandone la fattispecie alla possibilità che tale propaganda, costituzionalmente rilevante, sia attuata attraverso beni o immagini al regime fascista riferiti.
Nulla a che vedere con le critiche che ho ricevuto sui busti tenuti sul comò, ognuno hai i suoi macabri gusti, ovvero sui collezionisti di francobolli d'epoca, o di altri oggetti.
È la propaganda che io voglio venga sanzionata, in un Europa dove rinasce il sentimento razzista e xenofobo, e dove tantissimi sono i problemi della convivenza da risolvere, è la nostra Costituzione antifascista e liberale a guidarci, perché la libera espressione delle opinioni, di cui all'Art. 21, ha sempre trovato un limite nella Carta stessa e poi nella Legge, di fronte al rischio di ricostituzione o di apologia e propaganda del fascismo.
Certo mi ha colpito che un autorevole giornalista della destra, periodicamente convocato negli studi televisivi, ci segnali il suo busto del duce troneggiante sulla scrivania, oppure che egli sostenga che: " Ciò che maggiormente stupisce della stravagante iniziativa del citato Fiano è l' assoluta ignoranza della simbologia del regime nero, che non si limita alla paccottiglia commemorativa del dittatore di Predappio, ma si estende alla architettura italiana di un lungo periodo (dagli anni Venti agli anni Quaranta), alla cultura (il cinema, l' Enciclopedia Treccani), a una serie di riforme che tuttora costituiscono la spina dorsale del nostro moderno welfare" come se edifici o riforme potessero essere ricondotti ad una condotta propagandistica. Evidentemente il Dott. Feltri distratto dalla rilucenza del busto del Duce, complice della deportazione e poi gasazione di 12 membri della mia famiglia, non si è applicato con sufficiente impegno alla lettura del testo di Legge. Oppure si è applicato, ma la nostalgia ha avuto il sopravvento. Nostalgia canaglia.

Per seguire l'attività di Emanuele Fiano: sito web - pagina facebook

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