Assolto perché il fatto non sussiste
Articolo di Luca Elia.
All'udienza odierna sono stato assolto dal Tribunale di Milano dall'imputazione di falsità ideologica in atto pubblico, dopo cinque anni dal ricevimento dell'informazione di garanzia, della quale avevo immediatamente dato comunicazione al Consiglio Comunale il 31 luglio 2018, come atto di trasparenza nei confronti del Consiglio stesso e della cittadinanza.
Il procedimento era scaturito dalla denuncia di una ex dipendente del Comune poco prima di trasferirsi presso altra sede. La sentenza letta in aula prevede un'assoluzione perchè il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 capoverso uno del codice di procedura penale e, quindi, perchè il dibattimento ha permesso di dimostrare l'assoluta insussistenza del fatto contestato.
Piena è la mia soddisfazione.
Ho sempre avuto certezza che il processo avrebbe dimostrato quello che oggi è stato affermato dalla sentenza: il fatto non sussiste poichè nulla era stato falsificato come, invece, la denunciante aveva erroneamente sostenuto.
Pur essendo ormai prossimo il termine prescrizionale, che avrebbe portato ad una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato, grazie alla fissazione di ravvicinate udienze, il Tribunale ha voluto rendere piena giustizia con la formula il fatto non sussiste.
Sono state necessarie molte udienze per raggiungere il risultato che la mia difesa, rappresentata dall'Avvocato Glauco Gasperini, che ringrazio, aveva sostenuto fin dal deposito atti.
Continuo, come sempre ho fatto, a lavorare con passione a servizio della mia comunità e del Comune di Baranzate.
All'udienza odierna sono stato assolto dal Tribunale di Milano dall'imputazione di falsità ideologica in atto pubblico, dopo cinque anni dal ricevimento dell'informazione di garanzia, della quale avevo immediatamente dato comunicazione al Consiglio Comunale il 31 luglio 2018, come atto di trasparenza nei confronti del Consiglio stesso e della cittadinanza.
Il procedimento era scaturito dalla denuncia di una ex dipendente del Comune poco prima di trasferirsi presso altra sede. La sentenza letta in aula prevede un'assoluzione perchè il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530 capoverso uno del codice di procedura penale e, quindi, perchè il dibattimento ha permesso di dimostrare l'assoluta insussistenza del fatto contestato.
Piena è la mia soddisfazione.
Ho sempre avuto certezza che il processo avrebbe dimostrato quello che oggi è stato affermato dalla sentenza: il fatto non sussiste poichè nulla era stato falsificato come, invece, la denunciante aveva erroneamente sostenuto.
Pur essendo ormai prossimo il termine prescrizionale, che avrebbe portato ad una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato, grazie alla fissazione di ravvicinate udienze, il Tribunale ha voluto rendere piena giustizia con la formula il fatto non sussiste.
Sono state necessarie molte udienze per raggiungere il risultato che la mia difesa, rappresentata dall'Avvocato Glauco Gasperini, che ringrazio, aveva sostenuto fin dal deposito atti.
Continuo, come sempre ho fatto, a lavorare con passione a servizio della mia comunità e del Comune di Baranzate.
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