Ischia: Presentati emendamenti al Decreto Aiuti quater per l'abbattimento di edifici abusivi a rischio
Articolo di Franco Mirabelli.
Dopo quanto accaduto a Ischia non è più possibile mantenere posizioni ambigue o attendiste sull’abbattimento degli edifici abusivi che sono a rischio e contribuiscono ad aggravare gli effetti del dissesto idrogeologico e del consumo di suolo.
Ci sono gli strumenti e vanno attivati subito.
Per questo abbiamo presentato alcuni emendamenti all’articolo 15 del decreto Aiuti quater, a firma mia, della presidente Simona Malpezzi e del capogruppo in commissione Bilancio Daniele Manca, che, se approvati, possono essere utili per accelerare le demolizioni, attraverso il rifinanziamento del fondo ad ok e il conferimento di poteri reali ai prefetti.
Ecco gli emendamenti:
A.S. 345
Emendamento
Art. 15
MIRABELLI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
All’articolo 41 del D.P.R.6 giugno 2001 n.380 s.m.i., già modificato dall'art.10-bis introdotto nel decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 n.120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.
b) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.
A.S. 345
Emendamento sul Fondo demolizioni immobili abusivi
Art. 15
MIRABELLI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
A.S. 345
Emendamento per le risorse del Fondo demolizioni immobili abusivi e il potere ai Prefetti
Art. 15
MIRABELLI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
2-ter. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l’iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-bis.
2-quater. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.
2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Dopo quanto accaduto a Ischia non è più possibile mantenere posizioni ambigue o attendiste sull’abbattimento degli edifici abusivi che sono a rischio e contribuiscono ad aggravare gli effetti del dissesto idrogeologico e del consumo di suolo.
Ci sono gli strumenti e vanno attivati subito.
Per questo abbiamo presentato alcuni emendamenti all’articolo 15 del decreto Aiuti quater, a firma mia, della presidente Simona Malpezzi e del capogruppo in commissione Bilancio Daniele Manca, che, se approvati, possono essere utili per accelerare le demolizioni, attraverso il rifinanziamento del fondo ad ok e il conferimento di poteri reali ai prefetti.
Ecco gli emendamenti:
A.S. 345
Emendamento
Art. 15
MIRABELLI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
All’articolo 41 del D.P.R.6 giugno 2001 n.380 s.m.i., già modificato dall'art.10-bis introdotto nel decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 n.120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.
b) Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.
A.S. 345
Emendamento sul Fondo demolizioni immobili abusivi
Art. 15
MIRABELLI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
A.S. 345
Emendamento per le risorse del Fondo demolizioni immobili abusivi e il potere ai Prefetti
Art. 15
MIRABELLI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
2-ter. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l’iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-bis.
2-quater. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.
2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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